In questa pagina del sito puoi trovare le risposte ai quesiti che vengono posti spesso dai clienti (FAQ = Frequently Asked Questions).

Abbiamo deciso di costruire questa pagina del sito riportando alcune domande e risposte dell’Atlante dei Diritti del Consumatore di Energia curato dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Se non trovi la domanda e la risposta che cercavi puoi consultare direttamente l’Atlante dei Diritti del Conumatore cliccando qui oppure inviandoci una mail a info@cerscarl.it o contattandoci attraverso il modulo che trovi nella pagina dei contatti.

Che cos’è il mercato libero?

Secondo quanto previsto dall’Unione europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico e non domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione.

Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto “mercato libero”, dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando un’offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo.

Al cliente finale che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo,saranno applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità.

Quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo venditore?

Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto.

Quanto tempo prima si deve dare il preavviso al vecchio venditore?

Il termine massimo di preavviso per il recesso dal vecchio contratto di fornitura è di un mese a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione di recesso. Se, per esempio, la riceve il 2 gennaio, il mese decorrerà dal 1° febbraio.

Che cosa è il servizio di Maggior Tutela?

E’ la fornitura di energia elettrica, con condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità, per i clienti che ne hanno diritto e che non scelgono un nuovo contratto nel mercato libero.

Chi ha diritto al Servizio di Maggior Tutela?

Il Servizio di Maggior Tutela si applica alle utenze domestiche, alle utenze per usi diversi dall’abitazione o per illuminazione pubblica (ossia piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro).

E’ possibile tornare nel Servizio di Maggior Tutela dal mercato libero?

Sì, alla Maggior Tutela possono attualmente tornare anche i clienti che hanno già sottoscritto un’offerta nel mercato libero. Inoltre possono tornare anche i clienti che rimangono senza venditore (ad esempio in seguito al fallimento dell’impresa di vendita).

Tornare al Servizio di Maggior Tutela costa qualcosa?

No. Per l’eventuale procedura di rientro dal mercato libero al Servizio di Maggior Tutela non è previsto alcun costo, fatti salvi gli eventuali costi connessi con la sottoscrizione del nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

Sono previsti obblighi di trasparenza per imprese singole o che appartengono a gruppi che operano sia nel servizio di maggior tutela sia nel mercato libero?

Sì. Nel caso del mercato elettrico l’esercente che offre sia il servizio di maggior tutela sia il servizio di vendita nel mercato libero deve rispettare precisi obblighi nei confronti dei clienti. In particolare deve indicare in tutta la modulistica e nelle comunicazioni rivolte al cliente il servizio o l’attività a cui i medesimi si riferiscono se:

  • svolgono in maniera integrata sia il servizio di maggior tutela sia l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero;
  • appartengono a gruppi societari nei quali è presente una società che svolge il servizio di maggior tutela e utilizzano nella comunicazione e nei rapporti con i clienti il marchio del gruppo in maniera predominante rispetto all’identificativo della singola società.

Da che cosa è formato il costo della fornitura di energia elettrica? Ovvero, che cosa si paga con la bolletta?

Il costo del servizio di fornitura di elettricità è formato da quattro componenti principali:

  • spesa per la materia energia;
  • spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema;
  • totale imposte e IVA.

Che cosa è la spesa per la materia energia?

Sono gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l’energia elettrica al cliente finale.
Comprende le voci relative all’acquisto dell’energia, al dispacciamento (il servizio che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica) e alla commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei clienti) più eventuali importi fatturati relativi alle componenti dei meccanismi perequativi dei costi di approvvigionamento.Per i clienti serviti in maggior tutela, l’Autorità definisce e aggiorna ogni 3 mesi le condizioni economiche di riferimento, tenendo conto principalmente dell’andamento delle quotazioni internazionali degli idrocarburi (petrolio e gas).
Nel mercato libero i costi per la spesa per la materia energia sono stabiliti nel contratto di fornitura, ed è su questi costi che si gioca la concorrenza tra le imprese di vendita.

Che cosa è la spesa per il trasporto e la gestione del contatore?

Sono i costi sostenuti dal distributore per il trasporto dell’energia (a livello nazionale e locale) fino al contatore del cliente e per la lettura dei consumi.
Questa componente rappresenta in media il 15% della spesa totale lorda ed è coperta da tariffe stabilite dall’Autorità con criteri uniformi per l’intero territorio nazionale.
Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in: Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza.

Che cosa è la spesa per oneri di sistema?

Sono gli importi fatturati per coprire i costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, e che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico.
In particolare per:

  • messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale;
  • incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate;
  • copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario;
  • sostegno alla ricerca di sistema;
  • copertura del bonus elettrico (non viene pagato dai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale);
  • copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia;
  • integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica.

Che cosa è la componente “totale imposte e IVA”?

Riguarda le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
La bolletta riporta, oltre alla voce sintetica relativa al totale dovuto per imposte e accisa, un riquadro nel quale sono evidenziate:

  • per accisa l’ammontare dei kWh cui sono applicate le singole aliquote;
  • per l’IVA la base imponibile e la relativa aliquota applicata.

Che cosa è la potenza impegnata?

E’ il livello di potenza contrattualizzato con il proprio fornitore.
E’ definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza impegnata è di 3 kW.Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW (senza misura della potenza massima prelevata nel mese), la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata almeno del 10%. Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza disponibile è di 3,3 kW.La potenza disponibile è effettivamente la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore.
Qualora fosse necessaria una potenza impegnata maggiore di quella contrattualizzata, per soddisfare fabbisogni più elevati, occorre presentare una specifica richiesta al venditore.

Che cosa è la quota fissa?

È la parte del prezzo, espressa in euro/anno, che si paga per avere un punto di consegna attivo, anche in assenza di consumo e, nel caso dell’elettricità, qualunque sia la potenza impegnata.
Il prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere.

Che cosa sono le condizioni economiche del servizio di maggior tutela?

Sono i prezzi di riferimento fissati dall’Autorità e applicati ai clienti del servizio di maggior tutela.

Che cosa sono i prezzi biorari?

Sono prezzi differenziati a seconda dei diversi momenti in cui si consuma l’energia elettrica.

A chi si applicano i prezzi biorari?

I prezzi biorari sono applicati ai clienti serviti nella maggior tutela, già dotati di contatore elettronico teleletto, telegestito e abilitato alla registrazione dei consumi per fasce orarie.
I prezzi biorari sono:

  • più bassi dalle 19:00 alle 8:00 dei giorni feriali, il sabato, la domenica e negli altri giorni festivi (fasce F2 e F3);
  • più alti dalle 8:00 alle 19:00 dei giorni feriali (fascia F1).

Per consentire ai clienti di capire come sono distribuiti i propri consumi nelle diverse fasce, l’Autorità ha previsto che in bolletta, i venditori d’energia elettrica debbano comunicare a ogni cliente la ripartizione dei suoi consumi secondo i diversi momenti.Nel mercato libero il cliente potrà avere prezzi biorari o monorari a seconda del contratto sottoscritto.

Che cosa sono i contratti con prezzi indicizzati?

Sono contratti con i prezzi che variano automaticamente in base alle variazioni di un indice di riferimento.
In caso d’offerta a prezzo indicizzato, insieme con l’indicazione del prezzo o della componente indicizzata, deve essere evidenziata la frequenza delle possibili variazioni.
Se il meccanismo d’indicizzazione è diverso da quello adottato dall’Autorità, il venditore deve descrivere sinteticamente e indicare, sia nel contratto sia nella scheda di confrontabilità, quale è il meccanismo d’indicizzazione adottato, il prezzo massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi e il periodo in cui questo prezzo massimo è stato raggiunto.

Che cosa sono i contratti con prezzo fisso?

Sono contratti (di mercato libero) in cui il prezzo della materia energia viene mantenuto fisso per un certo periodo di tempo, che varia da contratto a contratto (12, 24, 36 mesi…..)
Di solito le altre componenti (trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema) cambiano periodicamente secondo le variazioni stabilite dall’Autorità.
È bene comunque verificare sul proprio contratto, nella parte relativa alle condizioni economiche e nelle Schede di confrontabilità.

Che cos’è il bonus sulla bolletta elettrica?

E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Chi ha diritto al bonus elettrico?

Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:

  • appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
  • appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro
  • presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

Che cosa è il diritto di recesso e come si esercita?

Se il cliente trova un’offerta che ritiene più conveniente può cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto chiudendo il contratto precedente (recesso) in qualsiasi momento, purché nel rispetto di un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese per i clienti domestici e a tre mesi per i non domestici in bassa tensione. Il tempo viene conteggiato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso. Se, per esempio, la riceve il 2 gennaio, il mese decorrerà dal 1° febbraio.Per i clienti domestici, sarà il nuovo venditore a dover comunicare il recesso al vecchio venditore non appena trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti perché il cliente possa eventualmente esercitare il diritto di ripensamento dal nuovo contratto. I clienti non domestici possono inviare loro stessi il recesso, oppure delegare il nuovo venditore. Se il cliente vuol semplicemente cessare la fornitura, senza cambiare fornitore, dovrà inviare la comunicazione di recesso al suo venditore, specificando che si tratta di una cessazione. In questi casi il preavviso non può essere superiore ad un mese. L’invio della comunicazione di recesso con le modalità previste dal contratto è un obbligo.

Che cos’è la voltura?

È il  passaggio del contratto di fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo venditore e senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas.

Come si richiede una voltura?

La richiesta di voltura va presentata al venditore che sta erogando il servizio, secondo le modalità previste dal venditore stesso. In base alla legge, il cliente che richiede la voltura deve dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare”.

Cos’è la Bolletta 2.0?

Trovi tutte le informazioni sulla Bolletta 2.0 qui.